E’ inammissibile sotto un duplice profilo il ricorso al CNF sottoscritto personalmente dal solo praticante avvocato, privo come tale di jus postulandi, ed altresì presentato direttamente al CNF, e non invece depositato ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/34 presso la segreteria del C.O.A che ha emesso, o come nel caso di specie, omesso la pronunzia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Milano serbato su istanza di iscrizione nell’Albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 228
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 28 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Gennaio 2009
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