Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Diniego iscrizione – Misura afflittiva – Applicabilità principio ne bis in idem in sede di reiscrizione – Esclusione – Accertamento sussistenza requisito del CNF – Autonomia – Distanza nel tempo della condotta oggetto di valutazione – Rilevanza – Gravità illecito – Verifica nel caso concreto.

Il diniego di iscrizione all’Albo degli avvocati per difetto del requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata non costituisce una misura afflittiva tale da rendere operante la regola del divieto del “ne bis in idem”, per essere stata una stessa condotta già in precedenza disciplinarmente e penalmente sanzionata, e conseguentemente precludere una nuova ed ulteriore valutazione di quel contegno ai fini del rigetto della domanda di (re)iscrizione ex art. 17 n. 3, r.d.l. n. 1578/33.
Il requisito soggettivo della condotta specchiatissima ed illibata può essere autonomamente accertato e valutato dal C.N.F. anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal C.d.O. a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione altresì di fonti di prova sorte dopo quest’ultima, atteso che il C.N.F. è giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.
Benché la distanza nel tempo dei comportamenti da assumere a base della valutazione di sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata depone in linea di massima in senso negativo, devono cionondimeno ritenersi rilevanti condotte anche non prossime alla data in cui la valutazione deve essere eseguita, quando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore. Va pertanto escluso il requisito in questione quando, come nella specie, le condotte siano connotate dal carattere non episodico bensì reiterato, a riprova di un modus operandi antinomico rispetto a norme giuridiche e regole deontologiche, il loro autore aveva al tempo delle stesse un’età tale da consentirgli di apprezzarne compiutamente il disvalore e le conseguenze ed i comportamenti censurati siano di rilevante gravità, tali da incidere negativamente sull’affidabilità del professionista (nella specie, quest’ultimo in più occasioni aveva falsamente attestato di ricevere procura alle liti da parte di soggetti, uno dei quali addirittura deceduto in precedenza, che mai gli avevano conferito mandato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 227

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 28 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 12 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

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