Qualora al professionista interessato non sia data immediata comunicazione dell’inizio del procedimento disciplinare con enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è iniziato la successiva delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine è nulla. La nullità è sanata qualora l’interessato non l’abbia eccepita nella prima istanza o difesa successiva alla notizia dell’apertura del procedimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 16 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), decisione del 9 marzo 1989, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 09 Marzo 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 16 Maggio 1988
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