L’eventuale inadeguatezza di motivazione della decisione di primo grado adottata dal C.d.O., se censurata in sede di reclamo al C.N.F. non è motivo di nullità della delibera stessa in quanto il Consiglio nazionale forense, quale giudice del merito, può sopperire a tale difetto con l’approfondimento delle questioni e con la motivazione della decisione in secondo grado. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 13 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 13 Maggio 2008
0 Comment