Va rigettato il T.M. avverso la decisione con cui il C.d.O. disponga la cancellazione dall’Albo dell’avvocato che, iscritto quale dipendente pubblico part time, non faccia pervenire al C.O.A. alcuna comunicazione circa l’opzione prevista dall’art. 2 Legge n. 339/03, qualora l’impugnazione sia fondata sul rilievo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata norma per violazione degli articoli 3, 4, 35, 41 della Costituzione, essendo stata la sollevata questione già decisa dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 91 del 27 marzo 2009 che l’ha dichiarata manifestamente inammissibile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 29 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 23 Dicembre 2009 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 29 Gennaio 2007 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 779 del 16 Gennaio 2014 (respinge)
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