La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formalmente depositata dalla parte che abbia impugnato la decisione con cui il C.O.A. ha disposto la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati ai sensi della legge n. 339/03 determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, fatto che inibisce al Consiglio l’esame della questione di merito proposta con il ricorso medesimo, anche per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 30 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 30 Marzo 2007
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