Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), L.P., la cancellazione di diritto dagli albi costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall’esercizio della professione di avvocato inflitta al ricorrente, trattandosi di atto dovuto che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all’Organo che lo adotta. Costituendo peraltro il provvedimento non sanzione disciplinare, ma misura amministrativa fondata sul venire meno di una delle condizioni per rimanere iscritto nell’albo degli avvocati, non può trovare applicazione il principio della necessaria proporzionalità tra illecito disciplinare commesso e relativa sanzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 23 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Maggio 2006
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