Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di verità e collaborazione ex art. 24 c.d.f. – Condotta reticente in sede di iscrizione all’Albo – Violazione.

Dovere precipuo dell’avvocato è quello di collaborare con il C.d.O. di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità, conformemente al principio scolpito nell’art. 24 c.d.f. Pertanto, il comportamento dell’avvocato che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, falsamente dichiari di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal R.D.L. n. 1578/33, omettendo in particolare di riferire che altro Consiglio dell’Ordine ha già respinto una precedente sua domanda di reiscrizione all’albo per la sussistenza di accertati comportamenti gravemente lesivi dei doveri di lealtà, dignità e decoro tali da escludere il possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, configura una violazione della norma deontologica di particolare gravità e riprovevolezza, che merita di essere fermamente sanzionata, trattandosi di comportamento destinato ad ostacolare, in violazione dei doveri di dignità e decoro imposti al professionista forense, l’adempimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico relativi alla verifica della posizione del soggetto che chiede di essere iscritto o, comunque, a comportare un’ingiustificata difficoltà di funzionamento del medesimo Consiglio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 21 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 18 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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