Il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla “A.L.T. – Assistenza legale per tutti”, posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l’offerta di “prima consulenza gratuita”). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2009
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