A seguito della revoca ad opera del C.O.A. della delibera di cancellazione dall’Albo del ricorrente per il venir meno della causa di accertata incompatibilità e della correlativa dichiarazione di quest’ultimo di non aver più alcun interesse all’impugnazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto del fondamentale presupposto dell’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. (Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 18 Dicembre 2009 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 09 Marzo 2007
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