L’avvocato che ripetutamente non abbia onorato effetti cambiari, con successiva levata di protesti, che abbia duplicato fraudolentemente le parcelle inoltrate al cliente per il pagamento e si sia reso responsabile di altri addebiti, tiene un comportamento gravemente lesivo del decoro del professionista e dell’intera classe forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 11 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), decisione del 9 marzo 1989, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 11 Dicembre 1987
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