Il patrocinio può essere concesso in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica, ma la sua durata deve essere comunque compiuta a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, di talchè la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione, posto che il periodo abilitativo, al di fuori dei casi previsti dalla legge (malattia o servizio prestato a favore dello Stato), non può subire sospensioni né essere successivamente recuperato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 22 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 22 Luglio 2008
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