La prescrizione dell’azione disciplinare, nella ipotesi di condotta dell’incolpato perdurante nel tempo e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. In caso di appropriazione di somme non riconosciute dalla cliente e rifiuto di restituzione delle stesse pur in presenza di contestazione, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dalla data di cessazione della condotta, che si protrae nel tempo in conseguenza di una intenzionale attività commissiva dell’agente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Giugno 2008
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