Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontà della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 18 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Novembre 2007
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