Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una della parti e successivamente assista la medesima parte nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da lui stesso promosso, diretto ad impugnare la suddetta transazione per asserito vizio della volontà della cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 7 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 18 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 07 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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