L’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione. La prima condizione è relativa all’aspetto formale e vuole evitare che un soggetto possa essere giudicato a sua insaputa, mentre la seconda attiene all’aspetto sostanziale e tutela il diritto di difesa attiva dell’incolpato. Ai fini del realizzarsi della seconda condizione, pertanto, i 10 gg. devono intercorrere tra il momento della notifica dell’atto di citazione e il momento in cui all’incolpato sia data la facoltà di rappresentare le ragioni a sua difesa, tenendosi presente, altresì, che l’incolpato, in qualsiasi momento del giudizio, ha il diritto di chiedere di essere ascoltato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 18 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Luglio 2008
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