Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto all’Albo degli Avvocati – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità.

Dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è legittimato a stare in giudizio, senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale, esclusivamente il professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Ne consegue che il Praticante Avvocato, sia che risulti iscritto nello specifico registro, sia che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio davanti al CNF, ne a redigere in proprio il relativo ricorso, in quanto privo dello jus postulandi, con conseguente declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 gennaio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 169

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 18 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Gennaio 2009
Giurisprudenza CNF

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