Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 183/93, ai fini della conformità all’originale dell’atto processuale trasmesso a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, devono ricorrere tre requisiti sostanziali: all’avvocato ricevente deve essere conferita la procura ex art. 83 c.p.c., la procura stessa deve risultare dalla copia foto riprodotta, e l’avvocato ricevente deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’atto. Qualora, pertanto, l’atto di impugnazione del ricorrente sia documento teletrasmesso e non rispetti i suddetti requisiti essenziali (in particolare, nella specie, perché privo del conferimento della procura speciale al difensore che non è aliunde desumibile, né risultante dagli atti del procedimento disciplinare svoltosi davanti al C.d.O.), le riscontrate carenze comportano l’inesistenza dell’atto introduttivo del procedimento innanzi a questo Consiglio con conseguente statuizione di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 25 settembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 17 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 25 Settembre 2007
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