Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Atto teletrasmesso – Requisiti sostanziali conformità – Mancanza – Inesistenza atto introduttivo – Inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 183/93, ai fini della conformità all’originale dell’atto processuale trasmesso a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, devono ricorrere tre requisiti sostanziali: all’avvocato ricevente deve essere conferita la procura ex art. 83 c.p.c., la procura stessa deve risultare dalla copia foto riprodotta, e l’avvocato ricevente deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’atto. Qualora, pertanto, l’atto di impugnazione del ricorrente sia documento teletrasmesso e non rispetti i suddetti requisiti essenziali (in particolare, nella specie, perché privo del conferimento della procura speciale al difensore che non è aliunde desumibile, né risultante dagli atti del procedimento disciplinare svoltosi davanti al C.d.O.), le riscontrate carenze comportano l’inesistenza dell’atto introduttivo del procedimento innanzi a questo Consiglio con conseguente statuizione di inammissibilità. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 25 settembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 162

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 17 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 25 Settembre 2007
Giurisprudenza CNF

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