L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento (fattispecie relativa alla denegata iscrizione richiesta da soggetto abilitato che svolgeva attività di lavoro dipendente quale responsabile dell’unità operativa del contenzioso ipo-catastale di un Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 27 marzo 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 27 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 27 Marzo 2008
0 Comment