Viola il dovere di diligenza ex art. 8 cod. deont. l’avvocato che in citazione commetta un errore di taglia-incolla inserendo una premessa in diritto attinente ad altro caso che nulla abbia a che fare con il petitum e causa petendi, non rilevando in alcun modo la circostanza che la violazione sia avvenuta alla presenza della cliente che abbia letto e sottoscritto l’atto così redatto, né che alcun pregiudizio sia a quest’ultima derivato, atteso che la condotta colposa, deontologicamente rilevante, si perfeziona all’atto della realizzazione del “refuso” nel contesto di un atto giudiziario, il quale è atto proprio dell’avvocato estensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 27 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Dicembre 2006
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