Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 27 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Luglio 2007
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