La circostanza dell’avvenuto parziale pagamento delle cambiali emesse dal professionista in favore di un collega non elide il disvalore disciplinare della condotta sotto il profilo della contestata violazione dell’art. 59 del c.d.f., a nulla rilevando, ai fini dell’invocata esclusione dell’illecito, la qualità di avvocato del creditore. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 17 dicembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 27 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 17 Dicembre 2007
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