La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare, bensì un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare, volto a salvaguardare l’ordine forense e a preservare la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui viene applicata la misura della sospensione cautelare, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via di autotutela, e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile, se si verificano mutamenti delle circostanze o emergono fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 15 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 19 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Aprile 2009
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