Nel caso in cui l’iniziale impianto accusatorio sia rivolto a censurare un comportamento che, all’esito dell’istruttoria, risulti assolutamente insussistente, l’organo disciplinare non può di certo giungere, sulla base dell’originario capo di incolpazione, alla sanzione di una diversa condotta tenuta nei confronti di un diverso soggetto, dovendosi ritenere, peraltro, che lo stravolgimento dell’incolpazione operato dal COA comporta l’irreversibile alterazione dello svolgimento del contraddittorio e dei diritti di difesa degli incolpati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 11 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 19 Ottobre 2007
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