Come emerge dal chiaro tenore dell’art. 3, quarto comma, lett. a) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la compatibilità con l’esercizio della professione forense è prevista in via d’eccezione per i professori degli istituti secondari dello Stato, in considerazione del magistero didattico ed educativo che essi svolgono, senza implicazioni di carattere amministrativo e burocratico. Alla posizione dei professori, che si occupano esclusivamente dell’insegnamento, non è equiparabile quella dei Presidi, che oltre alle attività d’indirizzo e di verifica degli insegnamenti impartiti nella scuola di cui hanno il governo, svolgono rilevanti compiti di carattere amministrativo e burocratico quali previsti dal R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modificazioni. Tali attribuzioni, siano esse prevalenti o meno rispetto a quelle di natura didattica ed educativa, appaiono palesemente incompatibili con l’esercizio della professione forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 1° marzo 1980).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LANDRISCINA), decisione del 1° marzo 1989, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 01 Marzo 1980
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