Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 e 23 C.D.F.

Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 20 e 23 del Codice Deontologico, suscettibile di essere sanzionato con l’avvertimento, il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest’ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 19 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GRIMALDI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Saluzzo, delibera del 19 Maggio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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