Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comparizione dell’incolpato -Impedimento – Assolutezza.

Ai fini del rinvio dell’udienza del procedimento disciplinare per impedimento del professionista, la sia pur certificata sindrome gastroenterica che l’incolpato alleghi ai fini della impossibilità a comparire non può ritenersi patologia idonea ad integrare un impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza fissata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 27 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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