Non è ravvisabile alcun illecito disciplinare, sotto il profilo della violazione dell’art. 41 c.d.f., allorchè al professionista venga affidata dalla cliente una somma di denaro al fine di costituire un fondo nell’interesse del figlio minore preservandolo dalle ingerenze del coniuge, così configurandosi tra le parti un contratto di deposito fiduciario, in difetto di prova che l’avvocato abbia trattenuto indebitamente una qualsiasi somma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 8 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 11 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 08 Novembre 2007
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