Le sanzioni della cancellazione e della radiazione dall’Albo hanno diversi presupposti, natura e fini. Riguardano la prima illeciti gravi commessi dal professionista, ma non tali da essere considerati anche agnominosi e quindi meritevoli della radiazione. Ne deriva che l’istanza di reiscrizione nell’un caso e nell’altro non può essere regolata dalle medesime norme. Nella cancellazione, infatti, la domanda di reiscrizione non deve essere preceduta dalla riabilitazione, apparendo sufficiente il giudizio demandato al Consiglio competente sulla condotta tenuta dal professionista nel periodo di tempo indicato nell’art. 47 della legge professionale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 24 febbraio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CARANCI), decisione del 1° marzo 1989, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 01 Marzo 1989 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Febbraio 1988
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