Viola gli artt. 5 e 59 c.d.f. il professionista che, condannato in sede penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ometta di provvedere in favore della parte civile al pagamento della somma pur minore richiesta dalla creditrice a titolo risarcitorio. Invero, la circostanza che l’obbligazione risarcitoria scaturisca ex delicto, che sia consacrata in un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato e che sia di particolare latitudine, integra altresì quei livelli di “modalità” e “gravità” voluti dallo stesso art.59 per far assumere all’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione il carattere di illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 12 Novembre 2007
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