Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione.

L’art. 40 del C.D.F. obbliga l’avvocato a dare al proprio assistito tutte le informazioni possibili non solo all’atto dell’assunzione dell’incarico, ma anche durante il relativo svolgimento. Viola pertanto il suddetto precetto deontologico il professionista che non dia alla parte assistita informativa della circostanza che presso il proprio studio giaccia un assegno di pertinenza del defunto ex genitore e, quindi, al cliente medesimo spettante in qualità di erede. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 29 gennaio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 29 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

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