Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento soggettivo.

E’ irrilevante, al fine di integrare l’elemento soggettivo dell’illecito, la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità, essendo noto il principio, costantemente affermato, secondo cui per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è certamente necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 17 marzo 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 11 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 17 Marzo 2008
Giurisprudenza CNF

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