L’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo di essi, costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 17 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 novembre 2009, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 17 Marzo 2008
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