Viola l’art. 7 del codice deontologico il professionista che, nell’ambito del primario dovere di fedeltà al mandato, compia atti contrari all’interesse dell’assistito quali la diffusione di notizie a quest’ultimo sfavorevoli apprese nel corso o in occasione del rapporto. Tale condotta viola altresì l’art. 9 del medesimo codice concernente l’altro parimenti fondamentale dovere di mantenere il segreto sulle informazioni fornite dall’assistito o delle quali l’avvocato sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, a causa od in occasione dello stesso, non incidendo sul rigoroso rispetto di tale dovere la circostanza che nella specie il mandato permanesse solo formalmente, atteso che il vincolo del segreto riguarda anche gli ex-clienti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 15 gennaio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 11 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Gennaio 2008
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