E’ legittimo il rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati qualora le rilevate situazioni ostative non solo non siano risalenti nel tempo e cristallizzate nelle vicende esaminate in sede penale ma, al contrario, risultino dotate di attualità e tali da integrare la nozione di una condotta e di una trama comportamentale del tutto endemiche e proprie di caratteristiche personali assolutamente incompatibili con quel requisito di “condotta specchiatissima ed illibata” richiesto dall’art. 17 n.3 del R.D.L. n.1578/1933.
Il rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato, ovvero lo svolgimento dell’attività di ausilio e di apprendimento sotto il controllo continuo di chi sia iscritto all’Albo, è condizione imprescindibile per poter mantenere l’iscrizione nel Registro finalizzata a proseguire nella pratica forense. Ne consegue che il solo interesse al titolo di praticante, al di fuori della pratica professionale e dell’esercizio del patrocinio nei limiti previsti dall’ordinamento, non costituisce interesse giuridicamente protetto.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 9 aprile 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 10 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 09 Aprile 2008
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