Va annullato per violazione degli artt. 3 e 45, R.D. n. 37/1934, e 31 del R.D.L. n. 1578/1933 la delibera con la quale il Consiglio territoriale ha rigettato per incompatibilità la domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati senza la preventiva contestazione dei fatti e, principalmente, senza l’assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni e/o osservazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 26 gennaio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 02 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 26 Gennaio 2009
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