L’art. 92 del D.P.R. N. 417 del 1947 non ha abrogato implicitamente l’art. 3 della legge professionale, giacché la prima norma considera l’esercizio delle libere professioni da parte del personale docente delle scuole elementari esclusivamente con riferimento àll’ordinamento scolastico, stabilendo all’uopo le condizioni relative, appunto, a tale ordinamento, cui esso è subordinato. L’art. 92 non interferisce pertanto con le norme della legge sulle professioni forensi, le quali regolano in generale l’esercizio di tale attività, e non incide di conseguenza sulle limitazioni e sui divieti posti dalla medesima legge a tale esercizio, che mantengono integra la propria sfera di efficacia e di operatività.
Ne deriva che il divieto fissato dalla legge professionale forense non è incompatibile con la regolamentazione posta dalla legge sullo stato giuridico del personale docente della scuola elementare e non può ritenersi quindi abrogato ai sensi dall’art. 140 D.P.R. n. 417 del 1984, il quale stabilisce che con l’entrata in vigore di tale decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con essi incompatibili. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 30 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), decisione del 1° marzo 1989, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 30 Aprile 1988
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