Deve ritenersi legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità ex l. n. 339/03 del dipendente pubblico a tempo parziale già iscritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 1 co. 56 ss. della l. n. 662/1996, atteso che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/03, conformemente alle argomentazioni della Corte costituzionale (sent. n. 390/06), va ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 ottobre 2009, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 12 Ottobre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 02 Febbraio 2007
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