Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Domanda di iscrizione – Requisiti – Maestro elementare – Incompatibilità – Rigetto.

L’art. 3, secondo comma del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578 dispone che l’esercizio della professione di avvocato e procuratore è « incompatibile con qualunque impiego ed ufficio retribuito, con lo stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni… ed in genere di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie e dei comuni ». Il quarto comma della lett. a) della stessa norma pone un’eccezione a tale principio di incompatibilità per quanto riguarda « i professori e gli assistenti di università e degli altri istituti superiori ed i professori di istituti secondari dello Stato ». Data la indubbia natura di norma eccezionale, e considerato il carattere tassativo del suo contenuto, è evidente che la disposizione anzidetta non possa essere applicata in via analogica, né interpretata estensivamente, fino a comprendervi anche i maestri elementari. Va pertanto rigettata per incompatibilità la richiesta di iscrizione all’Albo presentata da un maestro elementare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Messina, 30 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), decisione del 1° marzo 1989, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 01 Marzo 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 30 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment