L’utilizzo ripetuto e continuato, da parte del professionista, della procura generale alle liti pur dopo che la stessa gli sia stata revocata dal cliente, in quanto contegno diretto a rappresentare falsamente l’esistenza in capo a sé di poteri che invece difettano totalmente, costituisce un comportamento violativo sia di precise norme positive, quali gli artt. 83, 84 e 88 c.p.c., sia degli essenziali principi di lealtà e correttezza, di dignità e decoro, sanciti dagli artt. 7 e 6 del codice deontologico forense, così incidendo negativamente sulla propria reputazione professionale ed altresì arrecando disdoro all’intera classe forense (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua ed adeguata alla gravità della condotta tenuta dall’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 15 dicembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BONZO), sentenza del 24 luglio 2009, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 24 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 15 Dicembre 2007
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