L’avvocato non può tutelare contemporaneamente due parti nella stessa vicenda, né può assumere il mandato difensivo contro un soggetto che egli rappresenti o difenda in altro giudizio, dando così luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei fondamentali doveri di correttezza, probità e lealtà. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 13 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 16 Ottobre 2007
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