E’ inammissibile il ricorso proposto dall’esponente al fine di conseguire la revoca del provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A.. Invero, oltre alla considerazione secondo cui il provvedimento di archiviazione costituisce atto non impugnabile, l’istanza di revoca è altresì proposta a soggetto non competente, atteso che la rivitalizzazione dell’esposto, poiché di ciò si tratta dal momento che non ci si trova ancora nella fase procedimentale, può essere disposta in qualsiasi momento qualora emergano elementi nuovi soltanto dal C.O.A. che ebbe ad emettere il provvedimento, secondo le generali regole sulla competenza nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 10 luglio 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 13 Luglio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 10 Luglio 2008
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