L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore la difesa del proprio assistito, senza tuttavia mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi dell’art. 20 del codice di deontologia professionale, che impone al professionista di mantenere con il Giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante sia del suo operato.
La scriminante di cui all’art. 598 c.p. non trova spazio nel procedimento disciplinare, atteso che la tutela della libertà della difesa non attribuisce una singolare facoltà di offendere, dovendo tutti gli atti ed ogni condotta nel processo rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 4 giugno 2009, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Marzo 2007
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