Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richieste di pagamento compenso per attività professionale – Forma e modalità della richiesta – Illecito disciplinare – Sussistenza

Ancorchè il professionista possa vantare nei confronti dei clienti insolventi un indiscutibile diritto di credito suscettibile di essere azionato, nondimeno va ritenuto che anche una richiesta legittima può essere soggetta a valutazione disciplinare, allorquando si accompagni a modalità o forme che incrinano il rapporto di fiducia e gettano discredito sulla dignità e sul decoro dell’avvocato e quindi sull’immagine dell’avvocatura, così integrando la violazione dei doveri di correttezza e probità professionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Pordenone, 27 giugno e 1 ottobre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. BONZO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 04 Giugno 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 01 Ottobre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment