Quando un avvocato è a conoscenza che una controparte è assistita da un collega non può e non deve conferire e trattare con la stessa se non in presenza del collega. Sicché, quand’anche le parti insistano per escludere da un colloquio l’avvocato, è obbligo dell’altro legale pretendere un comportamento tale da impedire la scorrettezza verso il collega e non vi è nessun motivo, richiesta o insistenza che possano giustificare diverso comportamento.
Nella fattispecie al professionista che aveva assistito le trattative intercorse tra coniugi in un procedimento per separazione, in assenza ed all’insaputa del collega avversario, è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 13 dicembre 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GIOSEFFI), decisione del 1° marzo 1989, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 01 Marzo 1989 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Dicembre 1986 (censura)
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