L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, ma anche dell’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria. Invero, per costante orientamento della giurisprudenza, la prova dell’addebito non può dirsi raggiunta solo quando l’unico elemento di accusa sia costituito dalla parola interessata dal cliente, in contrasto con documenti o con testimonianze, ovvero quando le dichiarazioni dell’esponente non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 19 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 19 Ottobre 2007
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