Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine territoriale, a differenza di quello che si svolge dinanzi al CNF, non ha natura giurisdizionale bensì amministrativa, con conseguente impossibilità giuridica, oltre che logica, di trasferire in tale sede le regole dettate dal codice di rito, con riguardo alle nullità degli atti del processo, non potendosi così applicare, in particolare, né il precetto di cui all’art. 158 c.p.c. concernente la nullità derivante dalla costituzione del giudice (giacchè non può il Consiglio locale in sede disciplinare qualificarsi “giudice”), né quello del successivo art. 161 c.p.c., relativo alla nullità delle sentenze soggette ad appello (atteso che la decisione del Collegio territoriale è un provvedimento amministrativo). (Rigetta il ricorso, in sede di riesame, avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Novembre 2002
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