Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Intervallo di tempo – Rilevanza

I doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità e al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe cui appartengono. Nella gestione del denaro altrui, in particolare, l’avvocato che trattenga le somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario realizza un illecito deontologico, trattandosi di condotta assolutamente ingiustificabile, la cui prova va desunta non solo dal lasso di tempo intercorso tra la ricezione e la consegna materiale, ma anche dalla mancanza di qualsiasi comunicazione tempestivamente inviata al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 14 dicembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 04 Giugno 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 14 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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