Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Inadempimento mandato – Falsità informazioni – Violazione

Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, già responsabile di non aver dato corso ad un mandato ricevuto dai propri clienti per l’impugnazione di una sentenza, fornisca ai medesimi per anni false rassicurazioni sul suo operato, indicando altresì la data di una udienza in cui l’appello, mai proposto, deve essere trattato, atteso che, per quanto possibile che un avvocato commetta un errore, integra palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza nasconderlo e fornire false informazioni al cliente senza adoperarsi per elidere o eliminare il danno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 25 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 04 Giugno 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 25 Giugno 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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