Deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto al C.N.F. oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, non essendo dato rinvenire, nel certificato medico rilasciato l’ultimo giorno utile per il deposito dell’impugnativa, l’attestazione di un impedimento assoluto da parte del ricorrente a porre in essere l’incombente tempestivo del deposito dell’atto di impugnazione che, come è noto, non richiede l’accesso personale e diretto dell’interessato alla segreteria del C.d.O. circondariale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 23 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. BORSACCHI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 04 Giugno 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 23 Marzo 2007
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