Le incompatibilità contemplate dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, in quanto dirette a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non sono applicabili ai praticanti non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche qualora rivestano la qualifica di ufficiali di P.G., con l’avvertenza che i doveri di riservatezza e segretezza possono e debbono essere comunque garantiti mediante l’adozione di opportuni accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 04 Giugno 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007
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